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Documenti pubblici, digitali.

6.3. Non discriminazione

Il Decreto stabilisce che le condizioni poste per il riutilizzo (v. par. Licenze e condizioni di riutilizzo) non debbano comportare discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo, compreso il riutilizzo transfrontaliero. A tale riguardo, il divieto di discriminazioni, per esempio, non deve impedire lo scambio di informazioni tra enti pubblici a titolo gratuito nell’ambito dei loro compiti di servizio pubblico, come peraltro stabilito dall’art. 50 del CAD, mentre ai terzi sono applicate tariffe per il riutilizzo degli stessi documenti sulla base delle indicazioni di cui al par. Tariffazione.

Se, però, una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico riutilizza documenti per attività commerciali che esulano dall’ambito dei propri compiti di servizio pubblico, il Decreto stabilisce che la messa a disposizione dei documenti in questione per tali attività è soggetta alle stesse condizioni e alle medesime tariffe applicate agli altri soggetti che riutilizzano quei documenti.

La Direttiva suggerisce altresì che può essere anche seguita una politica di tariffe differenziate per il riutilizzo a fini commerciali e non commerciali.