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Documenti pubblici, digitali.

7. Anagrafe nazionale assistiti

Base dati di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 60 comma 3 del CAD. E” possibile scaricare i metadati conformi al profilo DCAT-AP_IT per questa basi di dati in RDF/Turtle, RDF/XML e JSON-LD (essendo questa una fotografia di quanto disponibile alla data di pubblicazione delle presenti schede, la data di ultimo aggiornamento indicata nei file è quella della pubblicazione stessa delle schede).

Denominazione ufficiale (titolo)

Anagrafe nazionale degli assistiti

Acronimo

ANA

Descrizione

L’Anagrafe nazionale degli assistititi (ANA) è stata istituita dall’articolo 62-ter del CAD, nell’ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Sistema Tessera Sanitaria). L’ANA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali (ASL) e dai Servizi di assistenza sanitaria ai naviganti (SASN), i quali mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l’aggiornamento.

A tal fine, l’ANA assicura alle ASL/SASN la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l’accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali. I principali processi supportati sono:

  • la gestione dei dati anagrafici ed amministrativi degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), quali l’iscrizione al SSN e i trasferimenti di residenza/assistenza, la scelta e revoca del medico, la gestione delle esenzioni, etc., nonché degli stranieri cui è erogata l’assistenza;
  • l’allineamento dei dati identificativi dell’assistito e l’identificazione certa degli assistiti, nell’ambito del Fascicolo Sanitario Elettronico;
  • la messa a disposizione dei dati anagrafici ed amministrativi degli assistiti ai sistemi di governance del SSN, sia a livello nazionale (Nuovo Sistema Informativo Sanitario del Ministero della salute) sia a livello regionale.

L’ANPR rende disponibili all’ANA i necessari dati e servizi secondo le modalità di interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni, così come previsto dal CAD. L’ANA coopera, attraverso appositi servizi di cooperazione, con le banche dati degli assistiti già istituite a livello regionale per le stesse finalità perseguite dall’ANA, fermo restando che anche per tali banche dati l’ANA costituisce l’unica anagrafe di riferimento degli assistiti.

Per dare attuazione all’articolo 62-ter del CAD è stato predisposto lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura regolamentare, recante “Modalità di attuazione e di funzionamento dell’Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA) e definizione del piano per il graduale subentro dell’ANA alle anagrafi degli assistiti delle aziende sanitarie locali e del Ministero della salute”. Lo stesso è stato sottoposto al parere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e sarà adottato dopo aver completato l’iter previsto (Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e parere del Consiglio di Stato).

Amministrazione titolare

ASL - Ministero salute - Ministero Economia e Finanze (MEF)

Punto di contatto

Sarà definito quando ANA sarà operativo.

Frequenza di aggiornamento

In continuo aggiornamento. Secondo le specifiche DCAT-AP_IT: http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/UPDATE_CONT

Norme di riferimento

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (art. 87);
  • Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, (art. 50) e i relativi decreti attuativi;
  • Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante “Codice dell’amministrazione digitale” o “CAD” (artt. 59 e 60); - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2015 , n. 178, recante “Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico”;
  • Decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262, recante “Regolamento recante procedure per l’interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato”

Conformità a standard

I servizi erogati da ANA sono in modalità web service ovvero attraverso una web application fruibile dal sito internet della ANA In particolare le richieste di servizio sono elaborate in formato XML o altri formati aperti e sono suddivisi / raggruppati per tipologia di fruitore:

  • ASL;
  • Cittadini;
  • Medico di base;
  • Ministero della Salute;
  • Pubbliche Amministrazioni;
  • Regioni

L’infrastruttura di ANA è realizzata nell’ambito del sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Sistema-TS).

Le caratteristiche dell’infrastruttura e le misure adottate per garantire riservatezza, integrità e disponibilità dei dati trattati, nonché la sicurezza dell’accesso ai servizi, il tracciamento delle operazioni effettuate, sono in conformità agli articoli 64, comma 2 e 65, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

I sistemi e servizi di backup per il salvataggio dei dati e delle applicazioni e di Disaster Recovery, vengono predisposti in conformità all’articolo 34, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ai punti 18 e 23 dell’allegato disciplinare tecnico (Allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). Il piano di continuità operativa e il relativo piano di disaster recovery, già presente per il Sistema TS, è aggiornato a fronte dell’istituzione dell’ANA.

Home page o pagina web di riferimento

Sarà definito quando ANA sarà operativo

Benefici

  1. Unificazione in un’unica banca dati dell’anagrafe degli assistiti del SSN, con i conseguenti vantaggi in termini di incremento dell’efficacia e dell’efficienza dei processi di automazione amministrativa, nonché riduzione di costi;
  2. Miglioramento dei servizi ai cittadini, per i quali vengono ridotti gli oneri di comunicazione verso la PA (es. in caso di trasferimento di residenza le informazioni vengono automaticamente comunicate da ANPR ad ANA) e che hanno accesso diretto alle proprie informazioni anche in modalità telematica;
  3. Maggiore precisione e accuratezza dei dati relativi agli assistiti del SSN, nonché maggiore accessibilità e disponibilità generalizzata di tale patrimonio informativo, reso disponibile in modo organico e sincronizzato a tutte le PA aventi titolo per accedervi, sia per finalità gestionali (inclusa identificazione assistito nel FSE) sia per finalità di governance.

Modalità di fruizione

  • il Ministero della salute, le regioni e le province autonome, nonché le ASL e i Medici di Medicina Generale o un Pediatra di Libera Scelta (MMG/PLS), hanno accesso, per quanto di competenza, ai dati del sistema ANA, mediante web services o tramite sito web dell’ANA;
  • L’assistito registrato nell’ANA ha accesso ai propri dati presso la ASL di competenza, ovvero tramite sito web dell’ANA;
  • le altre pubbliche amministrazioni aventi titolo hanno accesso, esclusivamente per l’espletamento dei propri compiti istituzionali, ai dati del sistema ANA, mediante web services o tramite sito web dell’ANA.

Canali per il supporto ad amministrazioni e altri utenti

Il supporto alle PA e agli utenti è garantito attraverso vari strumenti:

  • indirizzo mail dedicato;
  • form per segnalazioni e richieste disponibile sul sito web;
  • Contact center multicanale (1° livello), a valle del quale operano i gruppi specialistici (2° livello).

Open Data

La base di dati per sua natura contiene dati per i quali si applica la normativa sulla protezione dei dati personali. Non esistono pertanto open data di questa base di dati.

Tema di riferimento per i dati

Salute. URI da utilizzare: http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/HEAL