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Documenti pubblici, digitali.

Art. 3 Diritto all’uso delle tecnologie

1. Chiunque ha il diritto di usare ((, in modo accessibile ed efficace,)) le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, anche ai fini ((dell’esercizio dei diritti di accesso e)) della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute.

1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.

1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

1-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)).

1-quinquies. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)).

1-sexies. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)).