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Documenti pubblici, digitali.

Art. 6-quinquies (Consultazione e accesso).

1. La consultazione on-line degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater è consentita a chiunque senza necessità di autenticazione. Gli elenchi sono realizzati in formato aperto.

2. L’estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, è effettuata secondo le modalità fissate da AgID nelle Linee guida.

3. In assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell’indirizzo, è vietato l’utilizzo dei domicili digitali di cui al presente articolo ((per l’invio di comunicazioni commerciali, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70)).

4. Gli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater contengono le informazioni relative alla elezione, modifica o cessazione del domicilio digitale.