Art. 4 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))¶
Codice dell'amministrazione digitale.
Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.