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Documenti pubblici, digitali.

Art. 40. Formazione di documenti informatici

1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le ((Linee guida)).

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.