Art. 23-quater (( (Riproduzioni informatiche).¶
1. All’articolo 2712 del codice civile dopo le parole:
«riproduzioni fotografiche» è inserita la seguente: «, informatiche».))
1. All’articolo 2712 del codice civile dopo le parole:
«riproduzioni fotografiche» è inserita la seguente: «, informatiche».))