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Documenti pubblici, digitali.

5.2. Richieste di riutilizzo

L’apertura dei dati può essere un’operazione conseguente anche ad una esplicita richiesta da parte di un soggetto interessato. La Direttiva evidenzia che, in questi casi, i tempi di risposta alle richieste di riutilizzo dei documenti dovrebbero essere ragionevoli ed essere in linea con il tempo necessario per rispondere alle richieste di accesso a un dato documento conformemente ai pertinenti regimi di accesso.

La Direttiva, inoltre, invita gli Stati membri ad incoraggiare la creazione di indici accessibili online, se del caso, dei documenti disponibili in modo da promuovere e agevolare le richieste di riutilizzo. Tale raccomandazione può trovare applicazione nell’ordinamento italiano nelle attività di cui all’art. 53 comma 1-bis del CAD volte alla pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, del catalogo dei dati e dei metadati nonché delle relative banche dati in loro possesso, preferibilmente attraverso collegamenti ipertestuali alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti.

Le modalità, i termini e i tempi per le richieste di riutilizzo sono disciplinate dall’art. 5 del Decreto. Sulla base di tali disposizioni di seguito viene indicata la procedura da seguire per le richieste e l’evasione delle stesse.

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REQUISITO 18: dlgs36-2006/opendata/req/organization/requests

In caso di richieste di riutilizzo di dati DEVE essere seguita la procedura di esame ed evasione di dette richieste definita nelle presenti Linee Guida, salvo che il titolare dei dati non abbia individuato una propria specifica analoga procedura. Sono tenute comunque a definire termini e modalità di riutilizzo dei dati le imprese pubbliche, gli istituti di istruzione, le organizzazioni che svolgono attività di ricerca, le organizzazioni che finanziano la ricerca, il DIS, l’AISE e l’AISI. In ogni caso, DEVONO essere rispettati i termini temporali previsti dal Decreto.

  1. La richiesta di riutilizzo deve essere rivolta all’ufficio del Responsabile della transizione digitale (RTD), che rappresenta il punto di riferimento rispetto ai servizi online e ai diritti digitali per cittadini e imprese. Le informazioni per contattare il suddetto ufficio sono pubblicate nell’Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi [1].
  2. Nel caso in cui una Amministrazione abbia individuato e definito una procedura specifica per la presa in carico e l’espletamento delle richieste di riutilizzo, allora il richiedente può seguire tale procedura by-passando il punto 1. Sulla base del Decreto, sono tenuti a definire specifici termini e modalità di riutilizzo dei dati secondo i rispettivi ordinamenti le imprese pubbliche, gli istituti di istruzione, le organizzazioni che svolgono attività di ricerca, le organizzazioni che finanziano la ricerca, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).
  3. Se la richiesta perviene all’ufficio RTD, questi la inoltra agli uffici responsabili della procedura di cui al punto 2 se definita, altrimenti al Gruppo di Lavoro Open Data, se costituito, altrimenti infine all’unità organizzativa responsabile della gestione e del trattamento dei dati o documenti di cui è richiesto il riutilizzo. Nel caso esista una procedura già definita dall’Amministrazione (v. punto 2), la richiesta deve essere inoltrata secondo quanto prevede la procedura definita.
  4. L’ufficio responsabile esamina le richieste formulando una decisione entro 30 giorni. A supporto di tale attività può essere considerato quanto indicato in relazione all’analisi dei vincoli di cui al par. Individuazione e selezione.
  5. Nel caso le richieste siano numerose o complesse, allora il termine di cui al punto 4. può essere prorogato di ulteriori 20 giorni previa comunicazione al richiedente entro ventuno giorni dalla richiesta.
  6. Se la decisione è positiva, i documenti oggetto della richiesta devono essere resi disponibili secondo i requisiti definiti nelle presenti Linee Guida.
  7. Se la decisione è negativa, l’ente titolare DEVE motivare il diniego attraverso un apposito provvedimento sulla base delle disposizioni del Decreto, quindi, per es., se i documenti richiesti rientrano tra i documenti esclusi dall’applicazione del Decreto stesso (v. par. Documenti esclusi dall’applicazione). Il provvedimento di diniego deve includere anche la comunicazione sui mezzi di tutela che il richiedente può esperire sulla base dell’art. 25 commi 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mezzi di tutela che per convenienza si riportano al successivo punto 8.
  8. In caso di diniego, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale sulla base del codice del processo amministrativo, ovvero chiedere, nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, o a quello competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché presso l’amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l’accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l’accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all’autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l’accesso è consentito e quindi l’ente deve seguire le indicazioni di cui al punto 6. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine per ricorrere eventualmente alla risoluzione delle controversie disciplinate dal codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l’accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso.
  9. Nel caso in cui il riutilizzo è negato perché si tratta di documenti su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, allora l’ente deve indicare la persona fisica o giuridica titolare del diritto, se è nota, oppure il licenziante dal quale il titolare del dato stesso ha ottenuto il materiale. Sono esentati da questa indicazione le biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei e gli archivi.
[1]https://indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/responsabile-transizione-digitale/ricerca-responsabile-transizione-digitale