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Documenti pubblici, digitali.

2.4. Normativa

Queste linee guida sono superate

I riferimenti attuali sono:

Per approfondire

2.4.1. Codice dell’amministrazione digitale

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 da ultimo integrato e modificato dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217

  1. Pagamenti elettronici (art.5): In questo articolo è sancito l’obbligo, per le PA e i soggetti a cui si applica il CAD, di accettare pagamenti sia attraverso la piattaforma di pagamento elettronico, messa a disposizione dall’AGID, che attraverso altre forme di pagamento elettronico, inclusi i micro-pagamenti (basato sull’uso del credito telefonico). Nell’articolo sono sanciti gli obblighi di pubblicazione di dati e le informazioni strumentali all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico.
  2. Comunicazioni tra imprese e amministrazioni (art. 5 bis): la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti (anche a fini statistici) tra imprese e PA (e viceversa) avviene solo utilizzando tecnologie ICT.
  3. Utilizzo del Domicilio digitale (art.6 , 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies).
  4. Diritto a servizi on-line semplici e integrati (art. 7): i soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del CAD consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, del servizio reso all’utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo. In caso di violazione di questi obblighi, gli utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al difensore civico digitale di cui all’articolo 17, possono agire in giudizio.
  5. Partecipazione democratica elettronica viene favorita anche attraverso l’utilizzo di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare (art.9).
  6. Difensore civico digitale e responsabile transizione digitale (art.17): l’articolo stabilisce che ogni pubblica amministrazione affidi ad un ufficio dirigenziale l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione. Viene inoltre istituito presso l’AGID l’ufficio del difensore civico per il digitale a cui chiunque può presentare segnalazioni relative a presunte violazioni del CAD e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione.
  7. Siti Internet delle pubbliche amministrazioni (art. 53): individuazione dei principi secondo cui devono essere costruiti.
  8. Siti pubblici e trasparenza (art. 54): obblighi di pubblicazione in “Amministrazione trasparente” (rinvio a d.lgs. 33/2013).
  9. Validità dei documenti informatici (artt. 22, 23, 23-bis, 23-ter): validità delle copie informatiche di documenti con riferimento preciso circa le diverse possibilità (copia digitale del documento cartaceo, duplicazione digitale, ecc.).
  10. Conservazione digitale dei documenti (artt. 43-44 ): gestione della conservazione dei documenti e del relativo processo da parte di un Responsabile della conservazione che si può avvalere di soggetti pubblici o privati che offrono idonee garanzie.
  11. Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi autorità giudiziaria di ogni ordine e grado (art.56): Inserimento dei dati identificativi delle questioni pendenti, nonché delle sentenze e delle altre decisioni del giudice amministrativo e contabile […], anche nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.
  12. Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni (art.64): Istituzione del Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali, SPID (comma 2- bis) e utilizzo di SPID per i servizi online della pubblica amministrazione (comma 2 - quater).
  13. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica (art. 65).
  14. Open data (artt. 52 e 68): Responsabilità delle PA nell’aggiornare, divulgare e permettere la valorizzazione dei dati pubblici secondo principi di open government.

2.4.1.1. Decreti attuativi del CAD

  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 Regole tecniche in materia di protocollo informatico ai sensi del CAD (particolare rilievo assumono gli obblighi di pubblicazione a carico delle P.A., di cui all’art. 5, comma 3, relativamente al manuale di gestione; da art. 18, commi 2 e 3, circa l’indirizzo della casella di posta elettronica certificata direttamente associata al registro di protocollo, da utilizzare per la protocollazione e gli altri indirizzi di posta elettronica istituiti).
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi del CAD (particolare rilievo assume obbligo di pubblicazione a carico delle P.A. di cui all’art. 10 per cui, ai fini della trasmissione telematica di documenti amministrativi informatici, le PA pubblicano sui loro siti gli standard tecnici di riferimento, le codifiche utilizzate e le specifiche per lo sviluppo degli applicativi software di colloquio).

2.4.2. Contenuti minimi dei siti della PA

La normativa italiana obbliga le PA a pubblicare determinate informazioni nei loro siti web.

2.4.2.1. Siti web istituzionali

Amministrazione trasparente

Inserire una sezione denominata «Amministrazione trasparente», contenente una struttura prevista dall’allegato A del decreto. E’ necessario inserire la voce «Amministrazione trasparente», preferibilmente in una posizione che ne garantisca il raggiungimento da tutte le pagine interne del sito (es: nel footer).

Pubblicità legale

Posizionare nella home page un collegamento all’area in cui si effettua la pubblicità legale, identificandola con la dicitura «Pubblicità legale» oppure, ove previsto dalle specifiche normative, «Albo pretorio» (es: amministrazioni locali) o semplicemente «Albo» (es: istituzioni scolastiche).

Partita IVA

La partita IVA deve essere pubblicata in home page per tutti i soggetti titolari di partita IVA. Si consiglia di inserire tale informazione all’interno del blocco di contenuti nel footer di pagina contenente i dati di contatto.

PEC

I siti web istituzionali delle PA sono tenute a pubblicare nella home page del sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta formale, come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Inserire la mail nel footer di pagina contenente i dati di contatto.

Pubblicazione atti di carattere normativo e amministrativo generale

Le PA , “fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione,“pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti […]”.

Trattamento dati personali

Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie. Banner per la richiesta di consenso all’uso dei cookie e pagina per informazioni sui cookie.

  • Riferimento normativo: Garante per la protezione dei dati personali - Provvedimento dell’8 maggio 2014 - Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014
  • Riferimento UI: Homepage/footer

Informativa trattamento dati personali - Informativa sul trattamento dei dati personali mediante link «Privacy».

2.4.3. Riferimenti normativi tematici

2.4.3.1. Accessibilità

  1. Legge 9 gennaio 2004, n. 4, (aggiornata dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n.106) Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.
  2. Decreto legislativo 10 agosto 2018, n.106, attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici).
  3. Direttiva (UE) 2016/2021 del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.
  4. Decisione di esecuzione (UE) 2018/2048 della Commissione del 20 dicembre 2018, relativa alla norma armonizzata per i siti web e le applicazioni mobili elaborata a sostegno della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio.
  5. Decisione di esecuzione (UE) 2018/1524 della Commissione dell’11 ottobre 2018, che stabilisce una metodologia di monitoraggio e definisce le disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni degli Stati membri conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.
  6. Decisione di esecuzione (UE) 2018/1523 della Commissione dell’11 ottobre 2018, che istituisce un modello di dichiarazione di accessibilità conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.
  7. Decreto Ministeriale 30 aprile 2008, regole tecniche disciplinanti l’accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili. (GU Serie Generale n.136 del 12-06-2008).
  1. allegato A linee guida editoriali per i libri di testo.
  2. allegato B linee guida per l’accessibilità e la fruibilità del software didattico da parte degli alunni disabili.
  1. Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, (convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), all’art. 9 (Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale) è stato previsto, tra l’altro, l’obbligo per le amministrazioni pubbliche […] di pubblicare nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente e lo stato di attuazione del «piano per l’utilizzo del telelavoro» nella propria organizzazione.

2.4.3.2. Trasparenza

  1. Legge 7 agosto 2015, n. 124 , recante: «Disposizioni per garantire ai cittadini di accedere a tutti i dati, i documenti ed i servizi in modalità digitale».
  2. Legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». L’art.2 stabilisce tra l’altro che: per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi.
  3. Legge 18 giugno 2009, n. 69, «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» , in particolare l’articolo 21 «Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale»
  4. Legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione» incluse le «Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012» di ANAC - versione 1.2 di gennaio 2016
  5. Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».
  6. Determinazione ANAC n. 6/2015 Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)
  7. Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: «Disposizioni per garantire ai cittadini di accedere a tutti i dati, i documenti ed i servizi in modalità digitale».
  8. Delibera ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.
  9. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» (vigente): l’art. 29 reca la disciplina riguardante Principi in materia di trasparenza (perciò si coordina con Decreto legislativo n. 33/2013)
  10. Delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016 Linee guida operative sull’attuazione dell’accesso civico generalizzato (FOIA), Esclusioni e Limiti.
  11. Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016 Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016.

2.4.3.3. Privacy

  1. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.i. Codice in materia di protezione dei dati personali (c.d. Codice della Privacy).
  2. Deliberazione del 15 maggio 2014, n. 243 Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati
  3. Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie» dell’8 maggio 2014
  4. Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

2.4.3.4. GDPR

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati):

  1. Obbligatorietà della designazione del Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO) per alcune tipologie di enti pubblici e privati (art.37)
  2. Diritto dell’interessato di richiedere, in qualunque momento e secondo le modalità e alle condizioni previste dal Regolamento, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la limitazione del trattamento (artt. 15-16-18).
  3. Diritto alla cancellazione o diritto all’oblio (art. 17)
  4. Diritto alla portabilità dei dati (art. 20)
  5. Diritto di opposizione (art. 21)
  6. La liceità del trattamento è individuabile nella base giuridica (art. 6): il consenso dell’interessato, la necessità di eseguire un contratto o misure precontrattuali, la necessità di adempiere un obbligo legale, la salvaguardia di interessi vitali, l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, il perseguimento di un legittimo interesse
  7. Obbligo del titolare di rendere un’informativa sul trattamento dei dati personali sia quando i dati sono raccolti con il consenso dell’interessato sia quando la raccolta prescinde dal consenso (artt. 13-14)
  8. Protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (art.25)
  9. Predisposizione e la tenuta dei Registri delle attività di trattamento (art. 30)
  10. Sicurezza dei dati personali e la notifica dell’eventuale violazione dei dati (artt. 32-33)
  11. Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e l’eventuale consultazione preventiva con il Garante (artt. 35-36)

2.4.3.5. Comunicazione pubblica

  1. Legge 7 giugno 2000, n. 150 Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazione.