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Documenti pubblici, digitali.

2.1. Introduzione e contesto normativo

Per le Pubbliche amministrazioni il Codice dell’Amministrazione Digitale, di seguito denominato CAD, disciplina il riuso delle soluzioni e standard aperti.

Gli articoli 68 e 69, che le presenti Linee guida hanno l’obiettivo di attuare, trattano nel medesimo contesto i temi del riuso, della titolarità del software e del codice sorgente aperto per le PPAA.

Gli articoli richiamati sono stati modificati sia dal d.lgs. 26 agosto 2016 n. 179 sia dal d.lgs. 12 gennaio 2017 n. 217. L’ultimo aggiornamento ha comportato:

  • la modifica dell’art. 68, abrogando il comma 3 e trasponendo il contenuto nell’art. 1 co. 3, lettere l-bis e l-ter;
  • la riformulazione dell’art. 69, comma 2;
  • l’introduzione del comma 2 bis dell’art. 69;
  • l’abrogazione dell’articolo 70 rubricato banca dati dei programmi informatici riutilizzabili.

Il testo dell’art. 68 è rimasto immutato, eccezion fatta per l’aggiornamento del riferimento normativo al D.Lgs. 50/2016 [1] in luogo del richiamo alla precedente normativa in materia di appalti.

Fino alla modifica apportata dal D.Lgs. 217/2017, nell’acquisizione di software da parte delle pubbliche amministrazioni svolgevano un ruolo:

  • il mercato elettronico: «strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica» (di particolare rilevanza il MePA gestito da CONSIP);
  • le convenzioni quadro e gli accordi quadro stipulati, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP e dai soggetti aggregatori;
  • il Catalogo nazionale programmi riutilizzabili gestito dall’AgID.

I primi due continuano a svolgere la funzione, mentre le funzioni del catalogo, abrogato in quanto tale dal CAD, sono assunte dal portale Developers Italia (https://developers.italia.it), che assume il ruolo di «piattaforma», rectius repertorio - secondo la dizione dell’art. 69 co. 1 -, e delle piattaforme di cui all’art. 69 co. 2bis.

Il presente documento ribadisce che i «principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica» (comma 1 dell’art. 68 del CAD [2]) si raggiungono attuando quanto previsto dal comma 2 dell’art. 69 del CAD [3]: «il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni» garantendo che queste ultime, oltre ad essere titolari del software, rendano il software Open Source attraverso l’apposizione di una licenza aperta.

[1]http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
[2]http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig=~art68
[3]http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig=~art69