1.5. Titolarità¶
Ai sensi dell’articolo 69 del CAD in materia di riuso, un’amministrazione deve considerarsi titolare di un software realizzato su proprie specifiche indicazioni ogni qualvolta che:
- abbia commissionato tale soluzione - attraverso un contratto di appalto o altra fattispecie negoziale avente analoga natura, anche a prescindere dal titolo dato al contratto - e il contratto preveda l’acquisizione in capo ad essa di tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale sul software sviluppato su committenza della Pubblica amministrazione, o comunque non attribuisca tale titolarità in capo all’appaltatore o a terzi.
- il software sia stato realizzato da risorse interne all’amministrazione stessa.
Ogni amministrazione deve, in sede di negoziazione di un contratto volto a commissionare lo sviluppo di un software, garantirsi, all’esito dell’esecuzione del contratto, la piena ed esclusiva titolarità di tutti i diritti sul software oggetto di sviluppo, salvo che questo risulti eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di carattere tecnico-economico (dal comma 2 dell’articolo 69 del CAD).
Per software oggetto di sviluppo, si intendono le parti di software effettivamente sviluppate in esecuzione del contratto; resta inteso che lo sviluppo potrebbe basarsi sull’utilizzo di componenti software già esistenti (es: librerie e framework open source di terzi) per le quali non è necessario acquisire titolarità ma solo licenza d’uso (che dev’essere compatibile con le finalità di riuso).
La mancata acquisizione della titolarità dell’opera non può essere utilizzata per ottenere condizioni economiche più vantaggiose, poiché non costituisce comprovata ragione di carattere tecnico-economico ai sensi dell’articolo 69 comma 2 del CAD.
Un’amministrazione, ai sensi dell’articolo 69, deve egualmente acquisire la totalità dei diritti di proprietà intellettuale e industriale su eventuali personalizzazioni o moduli software destinati a integrarsi o interfacciarsi con un software proprietario. In tal caso, l’obbligo di cui all’art. 69 avrà ad oggetto esclusivamente il modulo o la parte del software oggetto di sviluppo; tale modulo dovrà quindi essere separato dal resto del software e rilasciato secondo le modalità indicate in Sviluppo di software ex novo), avendo cura di indicare la necessaria dipendenza proprietaria nella documentazione.
Ad esempio, espressioni come quelle che seguono, ove presenti nei contratti per lo sviluppo di software consentono di ritenere che l’amministrazione sia titolare dei diritti nel senso richiesto dall’articolo 69 del CAD:
- «il committente sarà titolare del software sviluppato»;
- «la proprietà della soluzione informatica oggetto del contratto farà capo al committente o all’Amministrazione»;
- «al termine del contratto la proprietà intellettuale sulla soluzione informatica oggetto di sviluppo competerà all’amministrazione committente»;
- «tutti i diritti d’autore sul software sviluppato verranno trasferiti, a seguito del completamento dell’opera, all’amministrazione committente che ne diverrà titolare»;
- «tutti i diritti di sfruttamento economico sul software oggetto del contratto competono all’amministrazione committente».