1.2. Software oggetto di queste linee guida¶
Al fine di fugare eventuali dubbi interpretativi, nel contesto degli articoli 68 e 69 del CAD le espressioni «programmi», «soluzioni», «programmi informatici» e «soluzioni ICT» sono da intendersi come equivalenti. L’oggetto dell’obbligo sancito dalla disposizione in commento è il «software». Un elenco non esaustivo quindi di software oggetto di queste linee guida è il seguente:
- Applicazioni web (frontend e backend)
- Applicazioni desktop
- Applicazioni mobile
- Componenti e applicazioni semilavorate
- Framework
- Librerie
- Plugin
- Sistemi operativi
- Siti web (frontend e backend)
È auspicabile che le presenti linee guida favoriscano la razionalizzazione delle soluzioni utilizzate nei settori/servizi comuni alle pubbliche amministrazioni, quali, ad esempio, gestione del personale, gestione e conservazione documentale, gestione dei processi decisionali, comunicazione istituzionale e trasparenza amministrativa.
Inoltre, è importante notare che il termine «software», come usato in questo documento, non designa solo il mero codice sorgente e/o l’eseguibile, ma anche tutti gli artefatti prodotti durante il processo di sviluppo e utilizzo del software, cioè documentazione, asset grafici, manuali, ecc., così come esplicitato nel comma 1 dell’articolo 69.