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Documenti pubblici, digitali.

3.1. Introduzione e contesto normativo

Il comma 1 dell’art. 69 definisce l’obbligo, per le pubbliche amministrazioni titolari di software realizzato su specifiche indicazioni del committente pubblico, «di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze».

La nuova formulazione dell’art. 69, ai commi 2 e 2 bis, riportati di seguito, sottolinea lo scopo di favorire il riuso disponendo «che l’amministrazione committente sia sempre titolare di tutti i diritti sui programmi e i servizi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione appositamente sviluppati per essa», «salvo che ciò risulti eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di carattere tecnico-economico» e che «il codice sorgente, la documentazione e la relativa descrizione tecnico funzionale di tutte le soluzioni informatiche… sono pubblicati attraverso una o più piattaforme individuate dall’AgID con proprie linee guida da adottarsi ai sensi dell’articolo 71».