2.3. La direttiva 2019/790 (Copyright) e il d.lgs. 177/2021 di recepimento [12]¶
Obiettivo di fondo della direttiva europea 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale è quello di modernizzare il quadro giuridico dell’Unione in materia di diritto d’autore e di adattarlo all’ambiente digitale contemporaneo assicurando, al tempo stesso, un elevato livello di protezione dei diritti autoriali.
Le modifiche alla LdA introdotte dalla direttiva europea prevedono importanti misure a favore degli istituti di tutela del patrimonio culturale (musei, archivi e biblioteche) [13] che possono essere riassunte come segue:
- Eccezioni a favore della didattica e della ricerca. Il nuovo articolo 70- bis, introdotto nella LdA, prevede l’allargamento del perimetro dell’attuale eccezione per il riassunto, la citazione, la riproduzione, la traduzione, l’adattamento e la comunicazione al pubblico di opere per fini d’insegnamento anche nel caso in cui le suddette attività, e sempre per finalità didattiche, vengano effettuate con mezzi digitali. Inoltre, l’art. 70- ter, nei commi da 1 a 8, consente agli istituti di tutela del patrimonio culturale e agli organismi di ricerca, le attività di estrazione di parti di testo, dati e metadati (cd. text and data mining o TDM) di opere e altri materiali protetti, contenuti in reti o banche dati a cui tali soggetti abbiano accesso, per scopi di ricerca scientifica. Al tempo stesso devono essere predisposte misure atte a garantire la sicurezza delle operazioni di memorizzazione e conservazione delle copie di opere su cui viene effettuato il TDM e che vengono ospitate su reti e banche dati; tali misure saranno definite sulla base di accordi tra le associazioni dei titolari dei diritti, gli organismi di ricerca e gli istituti del patrimonio culturale (comma 6). Gli istituti di tutela debbono pertanto garantire tali possibilità;
- Eccezione a favore della conservazione. Il nuovo comma 2- bis dell’art. 68 introduce nella LdA l’eccezione obbligatoria prevista dall’articolo 6 della direttiva, che consente agli istituti di tutela del patrimonio culturale di riprodurre e realizzare copie di opere protette, presenti permanentemente nelle loro raccolte, per finalità di conservazione, in qualsiasi formato e supporto nella misura necessaria alla conservazione;
- Misure per facilitare la pubblicazione in rete delle opere fuori commercio. La norma definisce le modalità secondo cui gli istituti di tutela del patrimonio culturale sono tenuti preventivamente a verificare la disponibilità effettiva nei canali commerciali abituali dell’opera o di altri materiali. La valutazione risponde a ragionevoli sforzi, a principi di buona fede e correttezza professionale, mediante la consultazione delle fonti d’informazione appropriate. L’istituto di tutela del patrimonio culturale, una volta accertato che l’opera o altri materiali della propria raccolta sono fuori commercio, richiede all’organismo di gestione collettiva, rappresentativo dei titolari dei diritti per tipologia di opera o di diritti oggetto della licenza, il rilascio di una licenza non esclusiva a fini non commerciali per la riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico o messa a disposizione del pubblico dell’opera o di altri materiali, eventualmente concordando l’ambito di applicazione territoriale della licenza. In ogni caso, per essere definite fuori commercio, tali opere non devono essere più disponibili nei canali commerciali da almeno dieci anni. Si demanda a un decreto del Ministro della cultura, adottato a seguito di consultazione con i titolari dei diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale, l’individuazione di ulteriori requisiti specifici della definizione delle opere fuori commercio (art. 102- undecies, comma 1).
- Opere delle arti visive in pubblico dominio. Nell’art. 32- quater della LdA si trova ora trasposto il principio introdotto dall’art. 14 della direttiva, il quale dispone che le riproduzioni fedeli di opere delle arti visive in pubblico dominio non siano più soggette al diritto d’autore o diritti connessi - salvo che non costituiscano esse stesse un’opera originale - al fine di favorire la massima diffusione, anche transfrontaliera, delle immagini di opere d’arte. Ne deriva che le riproduzioni fedeli di opere delle arti visive non più protette da diritto d’autore a loro volta non possono essere oggetto di tutela dal punto di vista del diritto d’autore. In altri termini, la mera riproduzione di un’opera in pubblico dominio può essere liberamente utilizzata senza possibilità che su di essa possano essere apposti diritti connessi; sono fatte salve le disposizioni del Codice dei beni culturali che in ogni caso operano entro un ambito diverso dal diritto d’autore. Per l’Italia si tratta di una novità non trascurabile perché gli istituti culturali pubblici nell’adottare licenze Creative Commons (cfr. par. Cosa sono le licenze; Licenze e termini d’uso) hanno fatto leva, talvolta inconsapevolmente, sui diritti connessi delle riproduzioni fotografiche, sovrapponendo di fatto la disciplina del diritto d’autore alla disciplina del Codice dei beni culturali, espressamente fatta salva nel dispositivo dell’art. 32- quater della LdA.
In ambito ministeriale, la competenza in materia di diritto d’autore e di opere fuori commercio è affidata alla Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore alla cui disposizioni specifiche si rimanda per ogni ulteriore approfondimento in merito [14].
[12] | D.lgs. 177/2021 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE. |
[13] | Per “istituti di tutela del patrimonio culturale“ la LdA, alla luce delle ultime novelle, intende le biblioteche, i musei, gli archivi, purché aperti al pubblico o accessibili al pubblico (art. 70- ter, comma 3). Pare opportuno intendere estensivamente la definizione di istituto di tutela includendo, oltre a musei, archivi e biblioteche, anche tutti gli istituti ministeriali che conservano patrimonio culturale (nello specifico le Soprintendenze e gli Istituti centrali). |
[14] | Diritto d’autore: https://www.librari.beniculturali.it/it/diritto-dautore/. |