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Documenti pubblici, digitali.

6. Principi per la definizione dei corrispettivi di riproduzione

Il Codice dei beni culturali, all’art. 108, comma 1, attribuisce all’autorità amministrativa che ha in consegna i beni la determinazione dei relativi corrispettivi di riproduzione, da quantificare in base ai mezzi e alle modalità di esecuzione delle riproduzioni, al loro uso e destinazione e ai benefici economici per il richiedente in presenza di forme di riuso commerciale (cfr. par. Tipologie d’uso delle riproduzioni di beni culturali). Tale principio, è bene sottolineare, opera indipendentemente dal canale di acquisizione della riproduzione, sia nel caso in cui la riproduzione venga prodotta da un privato con mezzi propri sia nel caso in cui la riproduzione venga, viceversa, prodotta e messa a disposizione dall’ente di tutela.

Ulteriori principi utili alla determinazione di eventuali corrispettivi sulla fornitura e sul riuso delle riproduzioni di beni culturali detenuti da enti pubblici si rinvengono nella citata direttiva europea PSI e nel relativo decreto di recepimento nell’ordinamento giuridico italiano [51] che disciplina le modalità di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici. Una deroga al principio di gratuità ivi espressa è tuttavia ammessa per i contenuti prodotti e resi disponibili da biblioteche, comprese quelle universitarie, musei e archivi, in ragione dell’onerosità delle attività di produzione e conservazione dei dati del patrimonio culturale (cfr. par. La direttiva 2019/1024 (PSI) e il d.lgs. 200/2021 di recepimento 7).

In particolare, nella determinazione dei corrispettivi il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall’autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un esercizio contabile non potrà superare i costi marginali del servizio reso, comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, archiviazione dei dati, conservazione e gestione dei diritti e, ove applicabile, di anonimizzazione dei dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti [52]. Ciò significa che le istituzioni culturali pubbliche possono generare utili mediante la previsione di corrispettivi di riproduzione sulla fornitura e/o sul riuso commerciale delle riproduzioni (nelle modalità individuate nel cap. Acquisizione, circolazione e riuso delle riproduzioni dei beni culturali in ambiente digitale), ma in misura “ragionevole”: dizione, quest’ultima, che necessita di essere di volta in volta contestualizzata [53].

Le norme sin qui analizzate concedono evidentemente ampi margini di discrezionalità alle amministrazioni per la determinazione degli importi dei corrispettivi: ciò è comprensibile se si considerano l’entità, l’eterogeneità e le peculiarità del patrimonio culturale e degli istituti che lo tutelano e gestiscono. Allo stesso tempo è opportuno enucleare alcuni principi di fondo per orientare le scelte relative alla modalità di tariffazione delle riproduzioni.

In primo luogo si può affermare che la definizione dei corrispettivi non può avere valore esclusivamente amministrativo-contabile, in quanto deve necessariamente rapportarsi con le politiche culturali dei singoli istituti nei confronti dell’utenza: complesse procedure autorizzatorie e alti corrispettivi potrebbero infatti avere l’effetto di limitare, scoraggiare, o peggio discriminare, l’accesso al patrimonio culturale. Al contrario, la promozione del riuso delle risorse digitali, semplificando le procedure connesse, rappresenta una componente rilevante su cui fondare la reputazione, la credibilità e l’attrattività in rete di un’istituzione, fattori essenziale per assicurare, sul lungo termine, il reperimento di risorse economiche.

Un secondo aspetto da prendere in esame chiama direttamente in causa proprio il principio dell’economicità dell’azione amministrativa: poiché in molti casi il costo amministrativo per la gestione del servizio supera di gran lunga le entrate derivanti dai corrispettivi, l’eventuale sbilanciamento negativo che dovesse generarsi non potrà in ogni caso essere messo a carico dell’utente aumentando l’entità del corrispettivo. Gli istituti dovranno perciò elaborare un’attenta valutazione costi-benefici rispetto al modello di tariffazione da adottare.

A riguardo è fortemente auspicabile che gli istituti nella determinazione dei corrispettivi affianchino al tradizionale sistema dell’e-commerce, basato sulla vendita/acquisto della singola riproduzione o del relativo diritto di utilizzo, logiche di tariffazione appropriate all’erogazione di servizi digitali - nell’ambito ad esempio di iniziative di abbonamento o membership - che siano comunque gestibili in modalità completamente automatizzata e smaterializzata e consone a un contesto di innovazione digitale. In questo modo si potrà meglio graduare l’offerta di servizi in base alle attese e agli interessi dei differenti segmenti di utenza (cfr. par. Modalità di acquisizione delle riproduzioni, A8. Riproduzioni acquisite da soggetti pubblici o privati dai siti web istituzionali del MiC mediante download).

Un elenco non esaustivo di possibili modelli per la determinazione delle tariffe è riportato nelle Linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico pubblicate dall’Agid nel 2014 [54], riprese nel Piano Triennale per la Digitalizzazione e l’Innovazione dei Musei [55]:

  • Tariffa fissa

La tariffa fissa è fissata a priori. Lo svantaggio di questo modello è la scarsa flessibilità e la necessità di un’attenta analisi per la determinazione della tariffa.

  • Freemium

La tariffa è applicata solo ad alcune riproduzioni (ad esempio alle “serie specifiche di dati di elevato valore” richiamate dall’art. 12- bis del d.lgs. 36/2006), lasciando la possibilità di rendere acquisibili o utilizzabili tutte le altre serie di immagini in modo gratuito.

  • Dual licensing

Gli stessi dati possono essere soggetti a diverse licenze: una licenza che consente un uso gratuito (cessione di immagini a risoluzione medio-alta con possibilità di uso immagini solo per scopi non commerciali) e un’altra licenza che impone il pagamento di una tariffa (cessione immagine ad altissima risoluzione con possibilità di riuso anche commerciale).

  • Donazioni e crowdfunding

I dati sono gratuiti ma vengono accettate donazioni e forme di finanziamento libero da parte di utenti che vogliano contribuire al lavoro di apertura dei dati.

  • Sviluppo di applicazioni in-house

L’amministrazione può sviluppare applicazioni (ad esempio mobile) con i suoi dati aperti per sfruttare indirettamente un modello di business legato all’applicazione.

  • Servizi di supporto

I dati possono essere forniti in modo gratuito e il ritorno economico è ottenuto dall’erogazione di servizi di supporto all’uso dei dati come analisi e consulenze, visualizzazioni, elaborazioni, mashup di dati provenienti da sorgenti differenti, ecc.

  • Equity sui servizi.

L’amministrazione fornisce i dati gratuitamente a chi li usa per la creazione di un qualche tipo di servizio che a sua volta deve generare introiti. L’amministrazione si riserva la possibilità di trattenere una percentuale prestabilita di tali guadagni.

Dal momento che accesso e riuso sono concetti logicamente e giuridicamente distinti, è infine importante sottolineare come, a livello di principio generale, gli istituti di tutela dovranno comunque garantire sempre e in ogni caso l’accesso gratuito ai dati e alle risorse digitali di corredo per finalità di consultazione.

[51]D.lgs. 200/2021.
[52]D.lgs. 36/2006, ed in particolare l’art. 7, comma 3- bis; d.lgs.-362006-ed-in-particolare-lart.-7-comma-3-bis.
[53]Alla data del presente documento sono in corso di stesura da parte di AgID le “Linee Guida recanti regole tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 e s.m.i. relativo all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico”, in attuazione del 12 del medesimo decreto legislativo.
[54]Agenzia per l’Italia Digitale, Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, pp. 86-88 (https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida/patrimoniopubblicolg2014_v0.7finale.pdf).
[55]Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale Musei, Piano Triennale per la Digitalizzazione e l’Innovazione dei Musei (http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2019/08/Piano-Triennale-per-la-Digitalizzazione-e-l%E2%80%99Innovazione-dei-Musei.pdf).